dal libro
“Lo hanno detronizzato.
Dal liberalismo all’apostasia. La tragedia conciliare.”
brani scelti
seguito
Parte Quarta - Una rivoluzione in tiara e piviale.
Capitolo XXVII - Il Vaticano II alla luce della Tradizione
II - LA LIBERTÀ RELIGIOSA, DIRITTO FONDAMENTALE?
La libertà religiosa si inscrive, come ha assicurato prima padre Congar (e Dignitatis humanae nel suo preambolo), nella linea dei diritti fondamentali della persona umana definiti dai recenti papi di fronte al giacobinismo e ai totalitarismi del XX secolo (202)? Leggiamo prima alcuni enunciati del «diritto fondamentale del culto di Dio»:
«… l’uomo, in quanto persona, possiede diritti dati da Dio, che devono essere tutelati da ogni attentato della comunità, che avesse per scopo di negarli, di abolirli e di impedirne l’esercizio» (PIN 677).
«[…] il credente possiede un diritto inalienabile a professare la propria fede e a riviverla come essa vuole essere vissuta. Leggi che soffochino o rendano difficile la professione e la pratica di questa fede sono in contraddizione con il diritto naturale» (203).
«[Sostenere] il rispetto e la pratica attuazione dei seguenti fondamentali diritti della persona: il diritto a mantenere e sviluppare la vita corporale, intellettuale e morale, e particolarmente il diritto ad una formazione ed educazione religiosa: il diritto al culto di Dio privato e pubblico, compresa l’azione caritativa religiosa …» (204).
Obiettivamente, il «culto di Dio» in questione non può essere che il vero culto del vero Dio, perché, quando si parla di diritto oggettivo (l’oggetto concreto del diritto: tale culto) , non si può trattare che di qualcosa di vero e di buono da un punto di vista morale:
«Ciò che non corrisponde alla verità e alla legge morale, insegna Pio XII, non ha oggettivamente alcun diritto all’esistenza, né alla propaganda, né all’azione» (205).
Questo è del resto il senso ovvio del testo di Pio XI: «credenti» e «fede» si riferiscono agli adepti della vera religione, nella fattispecie i cattolici tedeschi perseguitati dal nazismo.
Ma a cosa, in definitiva, si attaccavano e si attaccano sempre i regimi totalitari e atei, se non al fondamento stesso di ogni diritto religioso? L’azione antireligiosa del regime comunista sovietico mira a ridicolizzare e a sopprimere ogni culto religioso, sia esso cattolico, ortodosso o islamico. Ciò che essi vogliono abolire è il diritto, radicato nel soggetto, e rispondente al dovere di quest’ultimo di onorare Dio, a prescindere dal suo esercizio concreto in tale o talaltro culto, cattolico, ortodosso … Un tale diritto si chiama diritto soggettivo, perché riguarda il soggetto e non l’oggetto. Per esempio, io ho il diritto soggettivo di rendere un culto a Dio, ma non ne consegue che io ho il diritto oggettivo di praticare il culto buddista!
Alla luce di questa distinzione davvero classica ed elementare, comprenderete che di fronte all’ateismo militante i Papi di questo secolo, Pio XII soprattutto, avevano rivendicato appunto il diritto soggettivo al culto di Dio, diritto assolutamente fondamentale; e che di conseguenza è questo il senso che bisogna dare all’espressione «diritto fondamentale al culto di Dio». Ciò non ha impedito d’altronde a questi papi di rivendicare esplicitamente e concretamente, quando se ne presentava la necessità, il diritto soggettivo ed oggettivo delle «anime» cattoliche» (206).
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La prospettiva del Vaticano II è completamente diversa. Il Concilio, e ve lo mostrerò, ha definito un diritto non solo soggettivo, ma oggettivo alla libertà religiosa, un diritto assolutamente concreto che ogni uomo avrebbe di essere rispettato nell’esercizio del suo culto quale esso sia. No! La libertà religiosa del Vaticano II si pone agli antipodi dei diritti fondamentali definiti da Pio XI e Pio XII!
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202) Cfr. Ph. I. - André-Vincent, O.P., La liberté religieuse droit fondamental, Téqui, Paris 1976; Mgr. Lefebvre e le Saint-Office, in «Itinéraires», n. 233, pp. 68-81.
203) Pio XI, enciclica Mit brennender Sorge, del 14 marzo 1937, DC 837-838, p. 915.
204) Pio XII, Radiomessaggio, 24 dicembre 1942.
205) Pio XII, allocuzione Ci riesce, ai giuristi, 6 dicembre 1953, PIN 3041.
206) Cfr. Pio XI, enciclica Non abbiamo bisogno, del 29 giugno 1931.