dal libro
“Lo hanno detronizzato.
Dal liberalismo all’apostasia. La tragedia conciliare.”
brani scelti
seguito
Parte Quarta - Una rivoluzione in tiara e piviale.
Capitolo XXVIII - La libertà religiosa del Vaticano II
Le reiterate confusioni rivelano l’apostasia latente!
Il Fuero de los españoles tollera, come abbiamo visto, l’esercizio privato dei culti erronei, ma non ne tollera le manifestazioni pubbliche. Ecco una distinzione perfettamente classica che Dignitatis humanae si è rifiutata di applicare. Il Concilio ha definito la libertà religiosa come un diritto della persona in materia religiosa «privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata» (DH 2). E il documento conciliare giustifica tale rifiuto di ogni distinzione: «[…] la stessa natura sociale dell’essere umano esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri in materia religiosa, professi la propria religione in modo comunitario» (DH 3).
Senza dubbio alcuno, la religione è un insieme di atti non soltanto interni all’anima (devozione, orazione), ma esteriori (adorazione, sacrificio), e non solo privati (preghiera familiare), ma anche pubblici (funzioni religiose negli edifici di culto – le chiese – processioni, pellegrinaggi, ecc.). Ma il problema non sta qui. La questione è sapere di quale religione si tratti: se della vera o di una falsa! Quanto alla vera religione, essa ha il diritto di esercitare tutti gli atti suddetti, «salve le regole della prudenza», come dice Leone XIII (244), cioè entro i limiti dell’ordine pubblico, in maniera non intempestiva.
Ma gli atti dei culti erronei devono essere accuratamente distinti gli uni dagli altri. Gli atti puramente interni sfuggono per loro stessa natura ad ogni potere umano (245). Gli atti privati esterni, invece, possono talvolta essere assoggettati alla regolamentazione di uno Stato cattolico se turbano l’ordine cattolico: per esempio riunioni di preghiera non cattoliche in appartamenti privati. Infine, gli atti cultuali pubblici cadono da sé sotto il rigore delle leggi che mirano eventualmente ad impedire ogni pubblicità ai culti erronei. Ma come poteva il Concilio accettare di compiere queste distinzioni, visto che sin dall’inizio rifiutava di distinguere la vera religione dalle false e anche di distinguere tra Stato cattolico, Stato confessionale non cattolico, Stato comunista, Stato pluralista, ecc. Al contrario, lo schema del Cardinale Ottaviani non mancava di operare tutte queste precisazioni assolutamente indispensabili. Ma giustamente, ed è qui che si coglie la vacuità e l’empietà del disegno conciliare, Vaticano II ha voluto definire un diritto che potesse convenire a «tutti i casi possibili», indipendentemente dalla verità! È questo ciò che avevano chiesto i massoni. C’era lì un’apostasia latente dalla Verità che è Nostro Signore Gesù Cristo!
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244) Libertas, PIN 207.
245) Se si eccettua il potere della Chiesa sui suoi soggetti, potere che non è meramente umano.