di don Mauro Tranquillo
Si discute in questi giorni sulla possibilità “metafisica”, e non solo giuridica, per un Papa di abdicare. Alcuni vorrebbero che ciò sia semplicemente impossibile, negando quindi bontà morale ed efficacità alla norma giuridica, e prevedendo quindi che il Conclave non potrà eleggere che un Antipapa. Quale fondamento hanno tali asserzioni?
Faremo qui qualche osservazione generale, prescindendo dal problema dell’opportunità e della liceità morale dell’abdicazione di Benedetto XVI, delle conseguenze della medesima e del messaggio che ha fatto passare: queste cose le abbiamo già commentato in un precedente articolo.
Innanzitutto la questione teorica della possibilità per il Papa di lasciare il suo ufficio, sollevata dai teologi al tempo dell’abdicazione di Celestino V, non è più di libera discussione tra cattolici. Sia Celestino V sia Bonifacio VIII hanno emanato una sentenza magisteriale che trancia la questione. Questo argomento d’autorità in teologia è sommo, ecco perché lo citiamo per primo. Ci piace anche riportare il testo del decreto De renuntiatione di Bonifacio VIII (VI Decr., Lib. I, tit. VII, cap. I), emanato nel 1299, che come si vedrà non è semplice norma giuridica ma definizione magisteriale:
«Poiché alcuni curiosi, che discettano delle cose che non giovano molto, e che cercano temerariamente di sapere più del dovuto (contro la dottrina dell’Apostolo), sembravano poco saggiamente porre in preoccupante dubbio che il Romano Pontefice (soprattutto quando si riconosca insufficiente al governo della Chiesa universale, e a sopportare i pesi del supremo pontificato) possa rinunciare al Papato con il suo onere e onore: il nostro Predecessore Papa Celestino V (mentre presiedeva al governo della stessa Chiesa) volendo amputare su questo punto ogni materia di esitazione, dopo aver deliberato con i suoi fratelli, i Cardinali di Santa Romana Chiesa (del cui numero allora eravamo), dietro nostro e loro concorde consiglio e assenso con l’autorità apostolica stabilì e decretò che il Romano Pontefice può liberamente dimettersi. Noi dunque, perché tale statuto non andasse dimenticato con il corso del tempo, o non capiti che lo stesso dubbio venga di nuovo portato recidivamente nella medesima discussione, abbiamo ritenuto con il consiglio dei nostri fratelli di inserirlo tra le altre costituzioni a perpetua memoria»[1].
Sempre a livello di argomenti di autorità, e quindi determinanti, si deve ricordare che le leggi universali della Chiesa sono infallibili (in senso negativo), cioè non possono essere in contrasto con il diritto divino o naturale, né portare al male, né violare la realtà metafisica. L’istituto dell’abdicazione papale è, come tutti ben sanno, contenuto come tale nel Codice di Diritto canonico (del 1917, e anche in quello del 1983). Quindi è una legge universale e non può considerarsi malvagia, o in contrasto con il diritto divino, anzi è espressione indiretta di una realtà dottrinale.
Ancora come argomento di autorità, abbiamo la canonizzazione di Papi che abdicarono, come san Ponziano e il ben noto san Pietro Celestino: se il loro atto fosse andato contro una legge essenziale e metafisica, anche in buona fede, non avrebbero certo potuto essere infallibilmente proposti alla venerazione di tutti i fedeli come esempio e modello di virtù eroiche.
La ragione metafisica e teologica di questa possibilità per tutti i Papi è il fatto che il Papato è un accidente (un potere di governo universale non permanente, infatti ognuno concorda che si perde alla morte) infuso direttamente da Dio in un soggetto designato dall’elezione legittima (causa materiale) e l’accettazione della medesima (causa formale). Il ritiro volontario dell’accettazione, cioè di un atto personale e volontario, dissolve il soggetto-Papa esattamente come la morte. L’unica eccezione secondo i teologi sarebbe stata quella di san Pietro, che non era divenuto Papa per accettazione dell’elezione ma direttamente per volontà del Cristo. Il Papato non è un carattere sacramentale o una qualità connaturale permanente, quindi tale qualità metafisicamente si può scindere dal soggetto in cui si trova, allo stesso modo con cui si è unita al medesimo: mediante un atto volontario.
In quanto revoca di un atto personale, l’abdicazione sarà dunque valida purché volontaria, anche se estorta con timore grave o violenza o inganno, e anche senza buoni motivi (in tal caso potrà essere moralmente discutibile, ma canonicamente legittima): la sola volontarietà è richiesta, come affermano Coronata e Cappello. Per la liceità morale sono richieste cause gravissime. Queste condizioni sono semplicemente quelle che fanno definire volontario qualsiasi atto (coacta voluntas voluntas est: solo la vis absoluta e il metus tollens usum rations escluderebbero il volontario).
Come si intuisce dunque, non si può parlare di Antipapi in seguito a una legittima abdicazione.